La partecipazione dei lavoratori nelle varie fasi dell’attività di prevenzione in una logica di diritti e doveri ha un ruolo importante per l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nei luoghi di lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) permette di rappresentare le istanze, le problematiche e le necessità di informazioni e chiarimenti espresse dai lavoratori, con l’obiettivo di attuare lo spirito di partecipazione attiva nella pratica dei principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Viene definito agli art 2 sia del dlgs 626/94 sia del dlgs 81/08 come : “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.
Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
L’elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un’unica giornata stabilita da opportuno Decreto così come precisato dall’art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: “l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso, il numero minimo dei RLS è:
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS così come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera aa del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda.
Per quanto riguarda le “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, l’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
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accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
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è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
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è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
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è consultato in merito all’organizzazione della formazione ;
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riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
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riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
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riceve una formazione adeguata;
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promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
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formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
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partecipa alla riunione periodica;
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fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
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avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
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può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente dal datore di lavoro, dal committente e dalle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
Tale figura inoltre è tenuta al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel sopraccitato documento, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’ incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
A fronte di tutto ciò, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o RLST
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le funzioni di RLS nelle Aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza dove non è stato eletto/designato il RLS.
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In mancanza di tali accordi le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le anzidette associazioni.
Le Aziende o unità produttive in cui non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo (art. 52, D.Lgs. 81/2008) di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’INAIL.
L’organismo paritetico o, in mancanza, il suddetto Fondo, comunica alle Aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST (art. 48, comma 6, D.Lgs. 81/2008).
L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo RLSSP
In contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più Aziende o Cantieri vengono individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP).
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima;
b) centri intermodali di trasporto;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Il RLSSP è individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo secondo le modalità di individuazione stabilite dalla contrattazione collettiva la quale stabilisce anche le modalità secondo cui lo stesso RLSSP esercita le attribuzioni, nelle Aziende o Cantieri del sito produttivo dove non vi sono RLS, nonché il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
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