Le ASL e il Servizio Sanitario Nazionale
Nell’ordinamento italiano l’azienda sanitaria locale (ASL) è un ente pubblico locale.
In passato ente strumentale della regione, al quale competeva l’organizzazione finanziaria e gestionale delle prestazioni sanitarie, ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell’art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale (“in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”), disposizione quest’ultima che ha indotto a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici.
Fanno parte del Servizio sanitario nazionale.
Quali sono gli organi delle ASL?
Le ASL sono aziende con personalità giuridica pubblica e sono centri di imputazione di autonomia imprenditoriale.
Con la legge di riforma la precedente unità sanitaria locale (USL) è divenuta azienda dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Gli organi dell’ASL sono:
Le ASL nelle regioni a Statuto Speciale
Nelle regioni a statuto speciale l’ASL pur avendo le stesse funzioni cambia denominazione infatti in Alto Adige prende il nome di Comprensorio sanitario (in tedesco Gesundheitsbezirkes) e in Trentino prende il nome di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), in Sicilia invece prende il nome di Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), in Valle d’Aosta Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, mentre in Friuli-Venezia Giulia prende il nome di Azienda per i Servizi Sanitari (ASS), invece in Sardegna mantengono la denominazione di ASL.
Le ASL sono organizzate in distretti sanitari di base, dipartimenti e presidi ospedalieri.
In particolare una ASL può comprendere:
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Continuità assistenziale
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Servizio di Continuità Assistenziale
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Servizio per le dipendenze patologiche
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Visite ed esami specialistici
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Assistenza a casa e in residenze socio sanitarie
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Servizi per la salute mentale
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Servizi prenotazione prestazioni (CUP)
Alle ASL sono attribuite competenze in materia di:
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prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
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igiene e medicina del lavoro;
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igiene dell’ambiente;
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vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Tali compiti comportano, sostanzialmente, le attività di:
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rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro;
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individuazione delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio degli ambienti di lavoro;
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elaborazione di mappe di rischio;
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studio e verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamenti industriali, con le esigenze di salvaguardia ambientali;
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informazione e assistenza alle imprese in materia di prevenzione, pur nei limiti imposti dall’attuale legislazione.
I campi di intervento dei dipartimenti di prevenzione sono:
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profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
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tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
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tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
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sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni
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animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria;
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igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
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tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
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sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Le ASL e le attività di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Attraverso le Regioni ed i dipartimenti della prevenzione si realizza il “coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Gli Ispettori delle ASL hanno la facoltà di visitare le aziende in qualsiasi momento.
Essi devono conservare tuttavia il segreto sui processi di lavorazione di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, altrimenti sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 623 del Codice Penale.
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