Il nostro ordinamento giuridico prevede una complessa sfera di organismi pubblici a vario titolo preposti ai controlli della “tutela del lavoro”.
Il numero di tali organi è proliferato negli ultimi decenni in proporzione ad un “naturale” aumento delle varie competenze istituzionali in considerazione dell’evoluzione sociale, civile e giuridica del Paese.
La tutela operata dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e dell’ igiene del lavoro, che costituisce la vasta branca della sicurezza del lavoro, si è in particolare evoluta con le innovazioni introdotte dalla normativa degli anni ’90 ispirata ai principi comunitari (D. Lgs. n. 626/94, D. Lgs. n. 494/96, ecc.).
L’art. 23 del D.Lgs. n. 626/94, che ha recepito numerose direttive comunitarie, ha elencato gli organi pubblici di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Organo “prioritario” di vigilanza, ribadendo la scelta operata dal legislatore della riforma sanitaria, L. n. 833 del 1978, è l’Unità Sanitaria Locale attraverso gli S.P.E.SA.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro).
Agli “ispettori della sicurezza” della A.S.L. sono stati attribuiti ai sensi dell’art. 21 della citata L. n.833/78 i poteri già propri degli ispettori del lavoro di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 520/1955, vale a dire i poteri “amministrativi” di accesso, di diffida e di disposizione, nonché quelli “repressivi” di ufficiali di polizia giudiziaria.
Per quanto riguarda invece la vigilanza in materia di prevenzione incendi il citato art. 23, co. 1, del D. Lgs. n. 626/94, individua nel Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco l’ ”organo di vigilanza” in tale materia.
Detto organo, pertanto, è entrato a pieno titolo nel novero degli “organi di vigilanza” in specie quali abilitati dal D.Lgs. n. 758/94 ad attuare nell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria, la particolare procedura estintiva delle contravvenzioni alle norme prevenzionistiche rientranti nel settore di competenza (di recente un riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è stato attuato con il D.Lgs. 8/3/2006, n. 139, in vigore dal 20/4/2006).
Il citato art. 23, II comma, nel confermare sostanzialmente le competenze in materia di vigilanza attribuita dalla legislazione vigente all’Ispettorato del Lavoro ha stabilito che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza potesse essere esercitata anche dall’Ispettorato del lavoro che deve informare preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della A.S.L. competente per territorio.
Le predette attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati sono state individuate dal D.P.C.M. n. 412 del 14/10/1997 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie nonché in quelli mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
Oltre a tali competenze, ai citati Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni del Lavoro (organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) residuano alcune competenze “esclusive” in materia di sicurezza del lavoro, quali:
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quelle in materia di vigilanza per la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti dei lavoratori (D. Lgs. n. 230/95 e succ. mod. e integr.);
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quelle sulla vigilanza congiunta in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti ferroviari da esplicarsi con i funzionari incaricati delle ferrovie (L. n. 191/74).
A tali competenze vanno aggiunte le funzioni di polizia giudiziaria che sono rimaste in capo agli ispettori del lavoro anche nella materia di sicurezza del lavoro trasferita alla competenza delle A.S.L.
Per quanto riguarda i controlli di verifiche e collaudi di macchine e impianti particolari quali ad esempio gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg, oppure i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, ecc., organi pubblici competenti, a mezzo di funzionari tecnici incaricati, sono l’I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) e l‘A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l’Ambiente), istituita con legge n. 61/94 con compiti prioritari in materia di controlli ambientali.
La panoramica ancorché succinta sugli organi di vigilanza deve essere integrata con cenni nei riguardi della materia della “previdenza sociale e di lavoro” di cui al D. Lgs. 23/4/2004, n. 124 che ha razionalizzato le funzioni ispettive in tale settore, riscrivendo competenze, poteri e procedure accertative in una nuova ed allargata ottica, in attuazione della legge delega (L. 14/2/2003, n. 30).
In particolare per le competenze e i poteri attribuiti la nuova disciplina ha distinto:
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quelli del personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro che svolgono le funzioni di vigilanza in materia di “lavoro e di legislazione sociale”;
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quelli del personale di vigilanza dell’I.N.P.S. dell’I.N.A.I.L., dell’E.N.P.A.L.S. e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Nel mentre il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro opera anche, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, tale qualifica non è estesa al personale di vigilanza dei citati enti parastatali, cui comunque sono attribuiti poteri “amministrativi” ispettivi, quali il potere di accesso, il potere di interrogatorio, di visione dei documenti di lavoro (libri paga e matricola) ecc.
Va aggiunto che del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro fa parte anche il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro posto alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro del quale costituisce il “braccio armato”.
Tale nucleo ha assunto la nuova denominazione di “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro” con D.M. 2/3/2006, al fine di garantire uniformità di denominazione con gli altri Comandi Carabinieri funzionalmente dipendenti dai rispettivi Ministeri.
Per quanto concerne infine la lotta di contrasto al lavoro nero o irregolare va tenuto presente il coinvolgimento istituzionale, nell’azione di vigilanza, di altri organismi pubblici oltre agli interventi di coordinamento dei vari organi collegiali sia a livello centrale che periferico, in concorso con i CLES (Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso).
In ordine all’emersione del lavoro nero o irregolare, competenze ispettive nella relativa vigilanza sono state specificamente estese anche al personale ispettivo dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
Come già detto più volte in precedenza, il 9 aprile del 2008 è stato emanato con finalità di riordino il decreto legislativo n° 81 dal quale, quindi, non erano da attendersi sostanziali cambiamenti dell’assetto legislativo vigente, ed in effetti in larga parte il testo è stato il frutto di una operazione di collage di precedenti Decreti abrogati.
Anche nell’ambito della vigilanza il Testo Unico, nell’art.13, ribadisce quanto già espresso dall’art.23 del D.Lgs 626/1994, ovvero che la vigilanza sull’applicazione delle norme del T.U. è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, cioè da strutture interne.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n.191 (vigilanza congiunte Ferrovie dello Stato e Ministero del Lavoro nel settore ferroviario), lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale ad opera dei Comitati regionali:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.
L’amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Per quanto concerne i poteri spettanti agli organi di vigilanza, ed in particolare agli ispettori del lavoro, bisogna far riferimento a quanto statuito dal D.P.R. n.520/1955 che prevede in capo agli stessi il potere di accesso nei luoghi di lavoro, di diffida e di disposizione.
Infine, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, il personale ispettivo del Ministero del lavoro, qualora accerti illeciti di natura penale, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni di legge, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il D.Lgs. n. 106/2009 è intervenuto sull’originaria versione dell’art. 13 del T.U., disciplinante le funzioni di vigilanza, arrecando alcune precisazioni in merito al riparto di competenze in tema di attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ben definire i compiti riservati ai vari organi ispettivi previsti dal nostro ordinamento.
In particolare, il correttivo è intervenuto sul testo eliminando l’obbligo di preventiva informazione delle attività programmate alle aziende sanitarie locali da parte degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro nelle materie di competenza specifica in quanto considerato un appesantimento burocratico all’interno di un articolato sistema di coordinamento previsto dal Testo Unico tra tutte gli organi con potere di prevenzione e vigilanza.
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