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La sicurezza sul lavoro è diventata una priorità per tutte le piccole e medie imprese con dipendenti.  Nell’articolo di oggi analizzeremo il Testo Unico sulla Sicurezza e scopriremo soprattutto come evitare sanzioni amministrative e procedimenti penali.

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Il concetto di sicurezza sul lavoro è nato con lo sviluppo della moderna società industriale. I primi atti normativi o regolamentari in tema di sicurezza sul lavoro risalgono alla fine del 1800:

  • nel 1898 viene introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

  • nel 1899 vengono emanati una serie di Regi Decreti relativi alla prevenzione degli infortuni nelle industrie oltre un certo numero di dipendenti, ai lavori in miniere e cave, alle attività con materie esplodenti

  • nei primi decenni del 1900 vengono emanati Regi Decreti per le Costruzioni, le strade ferrate, le tramvie non urbane a trazione meccanica, l’impiego dei gas tossici.

La grande evoluzione si è avuta negli anni dal 1930 al 1950, nei quali sono state emanate importanti disposizioni, tuttora in vigore, che hanno introdotto il concetto di sicurezza sul lavoro nella Società Italiana:

  • Codice Penale (1930) – Artt. 437 e 451: inseriscono nei reati contro l’incolumità pubblica l’omissione dolosa o colposa di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro

  • Codice Civile (1942) – Art. 2087: impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

  • Costituzione (1947) – art. 41: stabilisce che ” L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Negli anni 1955-56 si ha un ulteriore significativo passo in avanti, con la promulgazione di due decreti che hanno dettato i principi basilari per la sicurezza e l’igiene del lavoro per tutti i lavoratori e per tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati:

  • il DPR n. 547 del 27 aprile 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”,

  • il DPR n. 303 del 19 marzo 1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro”,

  • il DPR n. 164 del 7 gennaio 1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.

Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell’Italia repubblicana.

Negli anni ‘70 vengono emanate le leggi che stabiliscono i principi per la vigilanza in tema di sicurezza sul lavoro:

  • Legge n. 300/70 (“Statuto dei Lavoratori”) – Art. 9: viene introdotto il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica;

  • Legge n. 833/78 (“Riforma sanitaria”) – Artt. 20-24: vengono stabiliti i criteri relativi alla vigilanza e alle ispezioni.

Negli anni ’80 ha inizio una fase normativa nella quale vengono consolidati i principi della sicurezza che hanno poi ispirato le norme più recenti, con l’emanazione del :

  • DPR n. 175 del 17 maggio 1988, sui rischi industriali rilevanti (la cosiddetta ” Direttiva Seveso”), che introduce nuovi adempimenti per la gestione della sicurezza

Negli anni novanta , dopo l’ingresso dell’ Italia in Europa e l’emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti

  • D. Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, che  stabilisce i criteri di sicurezza sul lavoro in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (in particolare rumore, piombo e amianto).

  • D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutelando la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

  • D. Lgs del 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza sul lavoro
    e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

Questi ultimi due decreti, obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto delle precedenti disposizioni, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l’informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza.

Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro  e l’introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ) di cui il datore di lavoro è responsabile.

La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.

La responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro

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Misure di prevenzione rischio malattie da lavoro

Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il datore di lavoro non è solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro” ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito “documento di valutazione dei rischi” in riferimento all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell’attività lavorativa (concetto di gestione aziendale della sicurezza).

Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l’introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi.

Il D.Lgs. 626 prevede la sospensione dei lavori nei cantieri in cui si osservi la presenza di lavoratori in nero o il mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute.

La sospensione vige fino alla regolarizzazione dei lavoratori o all’adozione delle misure previste; diversamente, può essere convertita in una chiusura del luogo di lavoro.

Nel 2007, la legge delega n. 123 conferisce al Governo il mandato entro maggio 2008 di riformare Il D.Lgs. 626, introducendo:

  • un’armonizzazione delle leggi vigenti;

  • l’estensione del 626 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;

  • un adeguato sistema sanzionatorio;

  • l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda;

  • un rafforzamento degli organici degli ispettori del lavoro .

L’approvazione del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro: sanzioni amministrative e procedimenti penali

La legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela di lavoratori dipendenti nelle piccole e medie imprese

Nell’Aprile 2008 è stato approvato un Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (il D.Lgs. 81/08) di cui era da tempo avvertita la necessità.

Il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha apportato importanti elementi d’innovazione, estendendo le tutele e rafforzando il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli suddivisi nei seguenti 13 titoli:

  • Titolo I – (art. 1-61)

  • Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)

  • Titolo II (art. 62-68)

  • Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)

  • Titolo III (art. 69-87)

  • Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)

  • Titolo IV (art. 88-160)

  • Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)

  • Titolo V (art. 161-166)

  • Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)

  • Titolo VI (art. 167-171)

  • Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)

  • Titolo VII (art. 172-179)

  • Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)

  • Titolo VIII (art. 180-220)

  • Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)

  • Titolo IX (art. 221-265)

  • Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)

  • Titolo X (art. 266-286)

  • Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)

  • Titolo XI (art. 287-297)

  • Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)

  • Titolo XII (art. 298 – 303)

  • Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

  • Titolo XIII (art. 304 – 306)

  • Disposizioni finali

Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.

Successivamente all’entrata in vigore, ha abrogato le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico:

  • DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

  • DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

  • DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64

  • D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico

  • D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

  • D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza

  • D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

  • articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”)

  • articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro

Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:

  • DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi

  • D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

  • Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP

Le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico e riguardanti gli aspetti generali sono :

  • Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici

  • Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale.

  • Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;

  • Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)

  • Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda

  • Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti

  • Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza.

  • Valorizzazione degli organismi paritetici

Le innovazioni fondamentali riguardo la formazione sono:

  • l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche.

  • Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP;

  • Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.

  • Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, con opportunità di finanziamento.

la sicurezza sul lavoro nel settore degli appalti e dei subappalti: imprese e lavoratori autnomi

Per quanto riguarda la Regolamentazione di appalti e subappalti, viene introdotto innanzitutto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi.

  • Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione diventa elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti.

  • Viene confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto.

  • Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza

  • Ampliamento di alcuni requisiti per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili

  • In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese.

  • Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

  • Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

  • Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
  • che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa

Tuttavia la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo .

Ancora vengono introdotte novità all’apparato sanzionatorio:

  • Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del criterio di “specialità” nell’applicazione della sanzione.

  • Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

  • Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

  • Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con collegamento alla responsabilità d’impresa.

Viene introdotto all’interno del testo unico una norma specifica riguardante il “modello di organizzazione e gestione” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro

Infine il Dlgs 106/09 pubblicato in G.U. il 05/08/09 ed entrato in vigore il 20 agosto è intervenuto su molti articoli del Dlgs.81/08.

Tra le principali novità:

  • Un’importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

  •  Riscrittura dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro.

In particolare, all’articolo 14 viene specificato il concetto di reiterazione che può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale: si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

  • Modifica della disciplina relativa all’appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori. Inoltre, Il comma3 bis dell’articolo 26 specifica che non è necessario elaborare il DUVRI nei seguenti casi: servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

  • Per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

  • Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.

  • Novità all’articolo 16- Delega di funzioni: possibilità che il soggetto delegato “trasferisca” a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega.

Le funzioni subdelegate devono essere specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro.

Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate.”

  • Per quanto riguarda l’articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione, è stato introdotto il comma 5-bis.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

  • Per quanto riguarda la valutazione dello stress da lavoro correlato, l’introduzione del comma 1 bis all’articolo 28 specifica che: 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

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Dr. Biagio Faraci

Direttore del Centro di Formazione, Consulenza e Sviluppo Web IKAROS CONSULTING di Montemaggiore Belsito (PA). Docente di lingua inglese presso: I.I.S. Luigi Failla Tedaldi - Istituto Professionale Agrario di Castelbuono (PALERMO); Docente di lingua tedesca presso: Istituto Comprensivo N. Botta di Cefalù (PALERMO)

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