Chi è il datore di lavoro e come è è definita la sua figura in base alla normativa sulla sicurezza?
Il più volte citato d.lgs. 626/94 ha portato alla creazione di un “sistema organizzato e documentato” di gestione della sicurezza all’interno dell’impresa ed ha introdotto nuove figure con precisi compiti e responsabilità. Nell’ambito dei controlli e della vigilanza all’interno di una azienda, la figura principalmente coinvolta è quella del datore di lavoro (art.2 d.lgs. 626/94 ).
Il datore di lavoro, infatti, affiancato da altre figure preposte al miglioramento e al controllo dei livelli di sicurezza per i lavoratori, ha la responsabilità di vigilare sull’ambiente di lavoro e di organizzarlo assicurando la presenza di personale sufficiente per esercitare il controllo sui singoli lavoratori.
La definizione di datore di lavoro si ritrova all’art.2 del T.U. 81/2008 che definisce tale soggetto come titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, ha la responsabilita’ dell’organizzazione dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attivita’, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Dalla lettura approfondita del decreto 81/08, l’obbligo principale del datore di lavoro è (alla luce della nuova nozione di salute di cui all’art. 2, comma 1, lett o) di perseguire il benessere del lavoratore, svolgendo un complesso ruolo (in parte significativa descritto dall’art. 18) di direzione e di controllo in materia di sicurezza sul lavoro in azienda.
Quali sono i compiti del datore di lavoro?
Considerando i principali compiti evidenziati dal legislatore delegato nel Titolo I del decreto n. 81/2008, il ruolo comprende un quadro variegato di attività obbligatorie raggruppabili nei seguenti profili:
- Organizzazione :
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designare i preposti e nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo, delegare i propri compiti ai dirigenti per la sicurezza, inoltre indicare preventivamente i lavoratori facenti parte della struttura operativa per la sicurezza (incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza) e nell’attribuzione dei compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
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adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
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organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
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Valutazione :
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valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento contenente: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
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elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (di cui all’art. 26, comma 3) in caso di appalto.
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Gestione:
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richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
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richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
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prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
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consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
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nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
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convocare (nelle unità produttive con più di 15 lavoratori) la riunione periodica di cui all’art. 35.
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Formazione, informazione e addestramento :
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assicurare al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed al Medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi alle malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
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adempiere, in generale, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori ed informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
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consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di sintesi su analisi, valutazione dei rischi e definizione del programma di miglioramento;
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consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relativamente alla designazione del RSPP e del Medico competente (art.50) .
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Controllo costante :
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vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Quali sono le responsabilità civili e penali del datore di lavoro?
Oltre alle altre frammentarie norme specifiche sono da considerare le interpretazioni giurisprudenziali che, pur emerse sotto la vigenza del D.Lgs. n. 626/1994, continuano efficacemente a individuare le attività datoriali in materia. In tal senso, ad esempio si consideri che:
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nell’esercizio del suo potere di controllo, il datore di lavoro ha l’onere di fare cultura sul rispetto delle norme di sicurezza, e di svolgere una assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori riottosi (Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 1995);
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è penalmente responsabile dell’infortunio occorso al dipendente il datore di lavoro che, senza dare disposizione al riguardo né incaricare un sostituto della dovuta sorveglianza, si allontana dall’azienda (Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 1995).
L’ulteriore normativa contenuta nei titoli I-XI del decreto n. 81/2008 individua un numero altissimo di compiti integrativi di quelli generali di cui all’art. 18.
Un esempio sono gli obblighi in materia di luoghi di lavoro, rispetto ai quali il datore deve assicurare che essi siano conformi ai requisiti di legge precisati all’art. 63, commi 1, 2 e 3.
Altro esempio concerne le attrezzature di lavoro rispetto alle quali egli ha il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.
Relativamente ai videoterminali, infine, il datore è, invece, tenuto ad analizzare i posti di lavoro, in sede di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, alle conseguenze attinenti alla postura, all’affaticamento fisico/mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
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